Quando è obbligatorio il progetto dell’impianto elettrico?

Salvatore PattiAutoreSalvatore Patti 4 min di lettura
Quando è obbligatorio il progetto dell'impianto elettrico

Una delle domande che mi fanno più spesso in studio è anche una delle più delicate: “ma io, questo impianto, devo proprio farlo progettare? Non posso chiamare l’elettricista e basta?”. La risposta non è un sì o un no secco, perché il confine lo traccia il DM 37/08, e conoscerlo evita brutte sorprese: impianti non a norma, certificazioni che non si possono rilasciare, e responsabilità che ricadono sul committente. In questa guida vi spiego quando è obbligatorio il progetto dell’impianto elettrico, chi lo deve firmare e cosa rischia chi lo salta.

Quando è obbligatorio il progetto dell’impianto elettrico: la regola del DM 37/08

Il decreto ministeriale 37 del 2008 è la norma di riferimento per gli impianti negli edifici. L’articolo 1 definisce a quali impianti si applica: quelli posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, comprese le pertinenze. Tra questi rientrano gli impianti di produzione, trasformazione, trasporto e utilizzazione dell’energia elettrica, gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e quelli per l’automazione di porte, cancelli e barriere. Il punto chiave è l’articolo 5: elenca i casi in cui l’impianto deve essere progettato da un professionista iscritto all’albo, e non basta più la sola dichiarazione di conformità dell’installatore.

I casi in cui il progetto è obbligatorio

Il progetto dell’impianto elettrico è obbligatorio per gli impianti installati in edifici civili con più di 25 kW disponibili, negli edifici con altezza antincendio oltre 24 metri, negli edifici a uso sanitario, industriale e artigianale (con le eccezioni previste), e in tutti gli edifici a uso pubblico e nei luoghi di lavoro con più di 200 persone presenti. Attenzione: la soglia dei 25 kW non riguarda la potenza impegnata col contratto, ma la potenza complessiva disponibile dell’impianto, un dettaglio che spesso porta a sottovalutare l’obbligo. Anche gli impianti di protezione contro i fulmini e quelli per luoghi con pericolo di esplosione rientrano nei casi che richiedono il progetto.

Chi deve redigere il progetto e cosa deve contenere

Il progetto deve essere redatto da un tecnico abilitato iscritto all’albo professionale, secondo le competenze specifiche richieste: per un impianto elettrico in un edificio civile parliamo di un perito industriale o di un ingegnere, a seconda della complessità e delle soglie previste dalle norme. Il documento non è una formalità: deve contenere gli schemi elettrici, la relazione tecnica, il calcolo delle sezioni dei cavi e delle protezioni, la scelta dei componenti e la dichiarazione di conformità alle norme. Quando firmo un progetto, so che quel documento guida l’installatore in cantiere: se è fatto male, gli errori si moltiplicano; se è fatto bene, l’impianto nasce già a norma e la dichiarazione di conformità finale è una conseguenza naturale.

La differenza tra progetto e dichiarazione di conformità

Qui si confondono in tanti. La dichiarazione di conformità (DiCo) è il documento che l’installatore rilascia a fine lavoro, in cui dichiara che l’impianto è stato eseguito secondo la regola dell’arte e a norma. Il progetto è il documento a monte, che in alcuni casi è obbligatorio prima di iniziare i lavori. Se il progetto è obbligatorio e manca, l’installatore non può semplicemente “sistemare” con la DiCo: l’impianto risulta irregolare, e in caso di controllo o sinistro le responsabilità si allargano a committente e installatore. La regola pratica che ripeto sempre ai clienti è questa: prima di far partire un lavoro, chiedete all’installatore se serve il progetto; se non lo sa, chiamate un tecnico che lo sappia.

Le sanzioni e i rischi per chi non rispetta l’obbligo

Non rispettare l’obbligo di progetto significa esporsi su più fronti. Sul piano amministrativo, le sanzioni per chi esegue impianti senza i requisiti previsti dal DM 37/08 sono previste dalla legge e possono essere pesanti. Sul piano assicurativo, un impianto senza progetto nei casi in cui è obbligatorio può far sorgere eccezioni in caso di sinistro: l’assicurazione potrebbe rivalersi o rifiutare la copertura. Sul piano della responsabilità, in caso di infortunio la mancanza del progetto è un’aggravante difficile da contestare. E sul piano pratico, quando l’impianto va venduto o affittato, la documentazione incompleta blocca le pratiche e fa perdere tempo e denaro.

Quando è obbligatorio il progetto dell’impianto elettrico: il mio consiglio da perito

Lo so, sembra la frase di un tecnico che difende il proprio mestiere, ma ve la dico con dati alla mano: un progetto fatto bene costa una frazione di quello che costa rifare un impianto sbagliato. Ho visto cantieri in cui si è risparmiato sul progetto e si è pagato dieci volte tanto per smontare e rifare tratti di impianto, senza contare i ritardi. Quando è obbligatorio il progetto dell’impianto elettrico, farlo non è un costo: è la prima assicurazione del lavoro. E quando non è obbligatorio, farlo comunque — magari in forma semplificata — è la scelta di chi ci ha già rimesso una volta e non vuole rimetterci più. Parlatene col vostro installatore prima di iniziare: se vi dice che “non serve mai”, cambiate interlocutore.

Scritto da

Salvatore Patti

Perito Elettrotecnico · Ordine dei Periti Industriali di Catania

Perito Elettrotecnico iscritto all'Ordine dei Periti Industriali di Catania. Progettazione impianti, documentazione normativa e software per professionisti del settore.

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