Ascensori e Montacarichi: Manutenzione, Verifiche Periodiche e Normativa

Salvatore PattiAutoreSalvatore Patti 13 min di lettura

Vi parlo di ascensori montacarichi con un certo dispiacere, perché in oltre vent’anni di lavoro da perito elettrotecnico ho visto più impianti fermati da un registro di manutenzione tenuto male che da un guasto vero. Due anni fa, in un condominio di Catania, l’ascensore è rimasto bloccato al piano per tre settimane: il costoso motore funzionava benissimo, eppure nessuno aveva messo mano al libretto dopo il cambio di amministratore, e la verifica periodica risultava formalmente scaduta. Da quel giorno ho capito una cosa semplice: la differenza tra un impianto sicuro e un impianto a rischio non sta quasi mai nell’hardware, ma nella gestione quotidiana. In questa guida metto ordine tra gli obblighi di legge, le cadenze di manutenzione e le verifiche, con i riferimenti normativi precisi e gli errori che continuo a trovare in cantiere.

Ascensori montacarichi: cosa dice davvero la legge

Innanzitutto, chiariamo il quadro normativo, perché su questo tema si fa confusione fin dalle prime righe. Il testo di riferimento è il DPR 162/1999, il regolamento che oggi attua la direttiva 2014/33/UE sugli ascensori e sui componenti di sicurezza. Attenzione a un dettaglio che molti ignorano: la versione originaria del 1999 recepiva la vecchia direttiva 95/16/CE, ma il testo vigente è stato aggiornato proprio per allinearsi alla direttiva europea più recente. Citare la norma sbagliata, in una relazione tecnica, è già un brutto segnale.

Di conseguenza, il regolamento si divide in due blocchi distinti. Il Capo I disciplina l’immissione sul mercato e la messa in servizio degli ascensori nuovi, mentre il Capo II si occupa dell’esercizio e della manutenzione degli impianti già installati. Per chi amministra un condominio o gestisce un fabbricato, la parte che conta davvero è la seconda, perché è lì che trovano posto gli obblighi di manutenzione, le verifiche periodiche e i documenti da conservare.

Pertanto, il primo passo è capire se il vostro impianto ricade nell’ambito di applicazione. L’articolo 11 del regolamento estende le disposizioni del Capo II agli ascensori, ai montacarichi e agli apparecchi di sollevamento con velocità di spostamento non superiore a 0,15 m/s. Tuttavia, la stessa norma esclude alcune categorie: gli impianti per miniere e navi, quelli con corsa inferiore a 2 metri, quelli azionati a mano, quelli non installati stabilmente e i montacarichi con portata pari o inferiore a 25 kg. Quindi, se avete un piccolo montacarichi da laboratorio, è probabile che non siate soggetti agli stessi adempimenti di un ascensore condominiale.

In pratica, la differenza tra un ascensore e un montacarichi non è solo una questione di nome. L’ascensore serve a trasportare persone, la sua cabina è accessibile e di norma supera la soglia di velocità di 0,15 m/s. Il montacarichi, al contrario, nasce per le merci: ha un supporto del carico pensato per non essere occupato da persone e può viaggiare lentamente. Tipicamente, questa distinzione cambia sia le cadenze di manutenzione sia i requisiti tecnici, come vedremo tra poco.

Chi risponde di cosa: proprietario, amministratore e condominio

Prima di entrare nelle cadenze, conviene fissare le responsabilità, perché è qui che nascono i guai. Il regolamento mette gli obblighi in capo al proprietario dello stabile o al suo legale rappresentante. In un condominio, questo significa che il soggetto tenuto ad adempiere è l’amministratore, che agisce per conto della collettività. Dunque, quando un ascensore salta le verifiche o resta senza manutenzione, la responsabilità formale non ricade sul portiere né sul residente che si lamenta, ma su chi amministra.

Inoltre, gli obblighi non sono solo burocratici. Il proprietario deve affidare la manutenzione a una ditta abilitata, sottoporre l’impianto alla verifica periodica, conservare il libretto e provvedere prontamente alle riparazioni e alle sostituzioni segnalate dal manutentore. Parallelamente, la ditta di manutenzione ha i suoi obblighi: eseguire gli interventi previsti, annotare gli esiti sul libretto e, se rileva un pericolo in atto, fermare l’impianto. Pertanto, la sicurezza degli ascensori montacarichi è un gioco a due, in cui entrambe le parti devono fare la propria parte.

Per gli aspetti di coordinamento tra proprietà, manutentore e tecnici, vi rimando alla lettura della guida sul responsabile tecnico di manutenzione, dove trovate requisiti e nomina in dettaglio.

Manutenzione obbligatoria degli ascensori montacarichi: cosa prevede l’articolo 15

Innanzitutto, l’obbligo di manutenzione degli ascensori montacarichi non è una cortesia del costruttore: l’articolo 15 del regolamento lo mette nero su bianco in capo al proprietario. Nello specifico, il proprietario o il suo legale rappresentante devono affidare la manutenzione dell’intero sistema dell’ascensore o del montacarichi a una persona munita di certificato di abilitazione oppure a una ditta specializzata, che a loro volta operano tramite personale abilitato. Il certificato di abilitazione lo rilascia il prefetto dopo una prova teorico-pratica davanti a una commissione esaminatrice. Già questo dettaglio vi dice quanto il legislatore prenda sul serio la faccenda.

Cosa deve fare il manutentore a ogni visita

Inoltre, la norma fissa anche il contenuto minimo degli interventi. A ogni passaggio, il manutentore verifica il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici, con attenzione particolare alle porte di piano e alle serrature. Successivamente controlla lo stato di conservazione di funi e catene, provvede anche alle normali operazioni di pulizia e lubrificazione. Queste attività non sono opzionali: rappresentano il livello base sotto il quale non si dovrebbe mai scendere, nemmeno con un contratto particolarmente economico.

Il punto che quasi nessuno ricorda, però, riguarda la cadenza. L’articolo 15, comma 4, parla chiaro: per gli ascensori, compresi gli apparecchi di sollevamento con velocità inferiore a 0,15 m/s, il manutentore interviene almeno una volta ogni sei mesi; per i montacarichi, almeno una volta all’anno. In quelle visite deve verificare l’integrità e l’efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza, controllare minuziosamente funi, catene e relativi attacchi, misurare l’isolamento dell’impianto elettrico e l’efficienza dei collegamenti con la terra, e annotare i risultati sul libretto. Di conseguenza, un contratto che prevede una sola visita annuale su un ascensore è, di fatto, fuori norma.

Tuttavia, c’è un dettaglio che cambia le carte in tavola. Quando il manutentore rileva un pericolo in atto, deve fermare l’impianto fino alla riparazione e informare tempestivamente il proprietario, il soggetto incaricato delle verifiche periodiche e il comune. Non si tratta di una scelta discrezionale. Quindi, se sentite dire che l’ascensore è fermo perché il tecnico ha voluto metterlo in sicurezza, nella maggior parte dei casi è esattamente la legge che sta applicando.

Il contratto di manutenzione: cosa controllare

Nonostante il regolamento non imponga una forma scritta specifica, nella pratica un contratto di manutenzione serve, e serve dettagliato. Personalmente consiglio di verificare tre cose: che la ditta possieda l’abilitazione, che il numero di visite rispetti le cadenze dell’articolo 15 e che ogni intervento produca un rapporto scritto. In aggiunta, chiedete sempre copia dei rapportini: restano l’unica prova concreta delle visite semestrali davvero eseguite. Per i montacarichi industriali, poi, la manutenzione si intreccia con i requisiti degli impianti elettrici di stabilimento, che trovate approfonditi nella guida sull’impianto elettrico per capannoni industriali.

Verifiche periodiche: la biennale e la straordinaria

Veniamo alle verifiche periodiche, il capitolo in cui i condomini scoprono quanto costa non pensarci. In genere, l’articolo 13 del regolamento impone al proprietario di sottoporre l’impianto a verifica periodica ogni due anni. Al termine, chi ha eseguito la verifica consegna al proprietario e alla ditta di manutenzione un verbale con l’esito. Pertanto, le verifiche periodiche degli ascensori montacarichi non sono un adempimento che si possa rimandare a tempo indefinito.

Chi esegue la verifica periodica

A eseguire la verifica è un soggetto abilitato, e l’elenco è più ampio di quanto si pensi. Nei diversi territori possono provvedervi l’azienda sanitaria locale competente o l’ARPA, la direzione territoriale del lavoro per gli impianti installati presso stabilimenti industriali nonché aziende agricole, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli ascensori destinati al pubblico trasporto terrestre, un organismo notificato oppure un organismo di ispezione di tipo A accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012. Quindi, se vi chiedete chi può firmare il verbale, la risposta dipende dal tipo di impianto e dall’ordinamento regionale.

Di solito, il verificatore non si limita a guardare. Controlla i dispositivi di sicurezza, le porte, i sistemi di allarme e di comunicazione, l’illuminazione in cabina e la documentazione. Pertanto, se il libretto è incompleto o i rapportini di manutenzione mancano, l’esito negativo è quasi automatico. Il mio consiglio pratico è semplice: preparate la documentazione prima che il tecnico arrivi, non durante la verifica.

Verifica straordinaria: quando scatta il fermo

Attenzione, poi, alle verifiche straordinarie, perché è lì che si consumano i drammi veri. L’articolo 14 stabilisce che, quando una verifica periodica si chiude con esito negativo, il competente ufficio comunale dispone il fermo dell’impianto fino a una verifica straordinaria con esito favorevole. Lo stesso meccanismo scatta in caso di incidenti di notevole importanza, anche se non seguiti da infortunio: il proprietario deve dare immediata notizia al comune, che dispone il fermo, e per rimettere in servizio l’ascensore serve una verifica straordinaria positiva che evidenzi la rimozione delle cause.

In sostanza, il fermo non è una punizione fine a se stessa, ma una misura di sicurezza. Tuttavia, resta un problema concreto per chi abita ai piani alti, soprattutto se in casa vive una persona anziana o con difficoltà motorie. Ecco perché conviene anticipare i controlli e non arrivare mai all’ultimo giorno utile.

Il libretto, la targa e il registro di manutenzione

Poi c’è il documento che tiene insieme tutto: il libretto. L’articolo 16 stabilisce che i verbali delle verifiche periodiche e straordinarie, insieme agli esiti delle visite di manutenzione, si annotano o si allegano a un apposito libretto. All’interno devono trovare posto anche la copia delle dichiarazioni di conformità, le comunicazioni scambiate con il comune e la comunicazione del numero di matricola assegnato all’impianto. Inoltre, il proprietario deve assicurare la disponibilità del libretto in occasione delle verifiche periodiche o straordinarie.

Nel supporto del carico, invece, devono restare esposte le avvertenze per l’uso e una targa con una serie di indicazioni precise: il soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche, l’installatore o fabbricante con il numero di fabbricazione, la matricola, la portata complessiva in chilogrammi e, quando previsto, il numero massimo di persone. Di norma, controllare quella targa è il modo più rapido per capire se un impianto è in regola.

Il mio consiglio spiccio: tenete il libretto degli ascensori montacarichi in originale, cartaceo, in un posto a portata di mano. Capita ancora che qualcuno lo conservi soltanto in digitale e poi, davanti al verificatore, non riesca a mostrare nulla. Complessivamente, la gestione documentale pesa più di quanto si immagini nella valutazione complessiva di un impianto.

Ascensori montacarichi: le norme UNI EN 81 e la messa a norma

Il regolamento dà gli obblighi, ma i requisiti tecnici veri stanno nelle norme armonizzate. Tipicamente, la UNI EN 81-20:2020 detta le regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori, mentre la UNI EN 81-50:2020 raccoglie gli esami e le prove dei componenti. Per gli ascensori montacarichi esistenti esiste invece la UNI EN 81-80:2019, che fornisce una metodologia per migliorare la sicurezza degli impianti già installati, con l’obiettivo di allineare gli impianti vetusti a un livello di sicurezza paragonabile a quello degli impianti recenti.

Nonostante la novità sia poco pubblicizzata, il 2026 ha portato cambiamenti concreti. Dal 26 marzo 2026 sono in vigore nuove parti della serie UNI EN 81. Tra queste, la UNI EN 81-30:2026 si occupa dei montacarichi installati in modo permanente con portata nominale non superiore a 300 kg, la UNI EN 81-82:2026 applica la UNI EN 81-20:2020 e la UNI EN 81-70 agli ascensori esistenti per migliorarne l’accessibilità e l’usabilità, e la UNI EN 81-83:2026 indica come applicare la UNI EN 81-71 agli impianti esistenti per aumentarne la resistenza agli atti vandalici.

In pratica, questo non significa che ogni condominio debba rifare l’ascensore da cima a fondo. L’adeguamento non è una corsa a tappeto, ma diventa quasi inevitabile nei momenti di transizione: quando si sostituiscono componenti rilevanti, quando si cambia manutentore, quando si interviene per ragioni di sicurezza oppure quando si vuole accedere a incentivi e agevolazioni. Chi vuole leggere le norme integrali può consultare il catalogo ufficiale UNI, per esempio la scheda della UNI EN 81-80:2019. Per un inquadramento più ampio degli impianti speciali negli edifici, vi rimando anche alla guida completa agli impianti speciali.

Soccorso in cabina, allarme e sicurezza elettrica dell’impianto

Di solito, quando si parla di sicurezza dell’ascensore, si pensa solo alla cabina e alle porte, e ci si dimentica della parte elettrica. In realtà, la manovra di emergenza fa parte degli obblighi: l’articolo 15 precisa che il manutentore provvede alla manovra di emergenza, che in caso di necessità può essere effettuata anche da personale di custodia autorizzato dal proprietario, nonché istruito per lo scopo. Quindi, chi gestisce lo stabile dovrebbe conoscere la procedura, non improvvisarla durante un blackout.

Allo stesso tempo, gli impianti moderni devono garantire l’illuminazione in cabina e un sistema di allarme che permetta di chiedere aiuto dall’interno, requisito tanto più stringente quando l’impianto deve essere utilizzabile da persone con disabilità. Così, se il fabbricato resta senza corrente, il vero banco di prova diventa la capacità di liberare chi è rimasto bloccato. Pertanto, la verifica dei dispositivi di soccorso non è un dettaglio da rimandare.

Non dimentichiamo poi che gli ascensori montacarichi hanno un quadro elettrico che, a tutti gli effetti, è un impianto a sé e ricade nella sfera di applicazione della norma CEI 64-8. In particolare, la verifica dell’isolamento e dei collegamenti di terra è già prevista ogni sei mesi dall’articolo 15 comma 4. Per approfondire le procedure, vi rimando alla guida sul collaudo degli impianti elettrici e a quella sulla verifica della messa a terra. Per aggiornamenti continui sul settore elettrico, tengo d’occhio anche le pubblicazioni di settore come Installazione Elettrica, utili per restare al passo con norme e prassi.

Ascensori montacarichi: gli errori che ho visto e cosa fare adesso

Dopo tanti anni di cantieri e di condomini, posso dirvi quali errori continuo a vedere. Innanzitutto il libretto lasciato a metà: verbali vecchi, rapportini sfusi e nessuno che li ricomponga in un unico documento. Poi il cambio di manutentore fatto in silenzio, senza comunicare nulla al comune e senza trasferire la documentazione. In aggiunta, le manutenzioni fatte a vuoto, quelle in cui si firma il rapporto senza che l’isolamento dell’impianto elettrico venga realmente misurato. E, per finire, la verifica biennale dimenticata, che puntualmente si trasforma in un fermo dell’impianto proprio nel momento meno opportuno.

Pertanto, il consiglio che vi do è semplice. Prima di tutto, controllate sulla targa la portata, la matricola e il soggetto incaricato delle verifiche. In secondo luogo, chiedete copia del contratto di manutenzione, verificando che rispetti le cadenze dell’articolo 15. Successivamente, fatevi consegnare i rapportini di ogni visita e leggeteli. Infine, se l’impianto risale a prima del 1999, valutate con un tecnico la messa a norma secondo la UNI EN 81-80:2019.

Se mi chiedete un ultimo consiglio da perito, è questo: trattate gli ascensori montacarichi come trattate il quadro elettrico di casa. Nessuno se ne ricorda finché funziona, mentre tutti se ne accorgono quando smette. La differenza è che, qui, dietro un fermo macchina c’è spesso qualcuno chiuso in cabina. Un libretto aggiornato, una verifica biennale in regola e un manutentore serio costano poco; un incidente, invece, costa tutto.

Scritto da

Salvatore Patti

Perito Elettrotecnico · Ordine dei Periti Industriali di Catania

Perito Elettrotecnico iscritto all'Ordine dei Periti Industriali di Catania. Progettazione impianti, documentazione normativa e software per professionisti del settore.

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