Il codice appalti D.Lgs 36/2023 progettisti e direttori lavori lo stanno ancora studiando, e vi assicuro che le sorprese non mancano. Due settimane fa un collega mi ha chiamato nel panico: la stazione appaltante aveva annullato la gara perché il bando citava ancora il vecchio codice del 2016. Non era un refuso. Era un impianto sbagliato, costruito in mesi di lavoro.
Ve lo dico da perito che di gare ne ha viste tante: il passaggio al nuovo codice non è una formalità burocratica, è un cambio di mentalità. Qui vi racconto cosa cambia davvero per uno studio tecnico, senza giri di parole.
Cos’è il codice appalti D.Lgs 36/2023 progettisti
Innanzitutto, chiariamo di cosa parliamo. Il codice appalti D.Lgs 36/2023 progettisti è il nuovo Codice dei contratti pubblici, entrato in vigore il primo aprile 2023 e applicabile dal primo luglio dello stesso anno. Sostituisce il vecchio D.Lgs 50/2016, che ha governato le gare per sette anni.
La struttura è cambiata parecchio: 229 articoli e 36 allegati, con una filosofia che potrei riassumere in tre parole: risultato, fiducia, accesso al mercato. In pratica, il legislatore ha voluto semplificare la vita alle stazioni appaltanti e alle imprese, riducendo gli adempimenti puramente formali.
Non fatevi ingannare dalla parola semplificazione. Di solito, chi lavora sul campo sa che ogni semplificazione nasconde nuove trappole. In effetti, le prime gare bandite con il nuovo codice hanno già mostrato crepe e interpretazioni contrastanti, e chi le gestisce male paga caro.
Inoltre, una delle novità che molti sottovalutano riguarda proprio la qualificazione: il codice appalti D.Lgs 36/2023 progettisti chiede requisiti specifici anche a chi progetta, non solo a chi costruisce. Di conseguenza, lo studio deve dimostrare capacità tecniche e organizzative precise, con referenze documentate negli ultimi dieci anni.
Quando si applica il codice appalti D.Lgs 36/2023: soglie e ambito
In primo luogo, il codice si applica a tutti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dalle amministrazioni centrali fino ai piccoli comuni. Tuttavia, il trattamento cambia a seconda dell’importo: sopra le soglie comunitarie valgono le procedure ordinarie, sotto valgono regole più snelle.
Per darvi un riferimento concreto, oggi le soglie per i lavori superano i cinque milioni di euro; per servizi e forniture si aggirano tra i 140 e i 220 mila euro a seconda dell’amministrazione. Inoltre, sotto la soglia dei 150 mila euro per i lavori, e dei 140 mila per servizi e forniture, si procede con l’affidamento diretto, sempre motivando la scelta.
Ad esempio, un incarico di progettazione da 60 mila euro per un comune rientra nell’affidamento diretto: lo studio prepara l’offerta, la stazione appaltante verifica i requisiti e affida. Però attenzione: la rotazione degli affidatari e la motivazione scritta restano obbligatorie, e i controlli arrivano sempre, anche a distanza di mesi.
Per i servizi di ingegneria e architettura, in particolare, le regole sono ancora più delicate. Da un lato, l’affidamento diretto semplifica l’accesso per gli studi piccoli. Dall’altro, i requisiti di capacità economica e professionale restano stringenti, e la stazione appaltante deve sempre verificare l’assenza di conflitti di interesse.
Codice appalti D.Lgs 36/2023 progettisti: le novità che contano
Ora veniamo al cuore della questione. Il codice appalti D.Lgs 36/2023 progettisti ha reintrodotto l’appalto integrato per i lavori sopra il milione di euro: la stessa gara affida progettazione ed esecuzione insieme. Da un lato, questo accorcia i tempi. In ogni caso, richiede capitolati molto più curati, perché l’errore progettuale finisce a carico di chi offre.
In secondo luogo, arriva l’equo compenso per i servizi di ingegneria e architettura: la stazione appaltante non può più imporre ribassi sproporzionati sul compenso professionale. Per noi progettisti è una conquista importante, anche se la sua applicazione pratica continua a far discutere e i contenziosi aumentano.
Inoltre, il subappalto ora arriva fino al 50 per cento dell’importo contrattuale, con qualche eccezione per i progetti legati al PNRR. Tuttavia, il subappaltatore deve possedere la qualificazione richiesta: non è più la giungla di una volta, e chi dichiara il falso rischia l’esclusione dalla gara.
Anche la commissione giudicatrice cambia volto: cinque componenti fissi, scelti tra esperti, con l’obbligo di dichiarare l’assenza di conflitti di interesse. Prima, in molti casi, bastavano tre persone e la gestione era più opaca. Ora la trasparenza è maggiore, ma le verifiche sulle commissioni rallentano le procedure.
Un’altra svolta riguarda il criterio di aggiudicazione: l’offerta economicamente più vantaggiosa diventa la regola generale, con il prezzo più basso relegato a casi tassativi. In pratica, la qualità tecnica pesa sempre di più, e questo favorisce gli studi seri che investono nella preparazione delle proposte.
Infine, non dimentichiamo il collegio consultivo tecnico: per i lavori sopra il milione di euro la sua istituzione è obbligatoria. Serve a prevenire le liti in corso d’opera, con pareri rapidi su riserve e varianti. In molti lo considerano una scocciatura, ma vi assicuro che evita contenziosi costosi.
Come adeguare lo studio tecnico al nuovo codice appalti
Qui arriva la parte pratica, quella che mi chiedono i colleghi. Prima di tutto, la digitalizzazione non è più opzionale: dal primo gennaio 2024 le gare passano dalle piattaforme certificate e dalla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici. In pratica, chi non ha firma digitale, PEC funzionante e un gestionale aggiornato resta fuori.
In secondo luogo, il BIM diventa progressivamente obbligatorio per i lavori più complessi: dal 2025 i progetti sopra il milione di euro richiedono metodi e strumenti di gestione informativa digitale. Lo dico chiaramente: lo studio che oggi non forma nessuno sul BIM, tra due anni non potrà partecipare alle gare grosse.
Successivamente, vi consiglio di rivedere i vostri modelli di offerta. Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è la regola generale, con i punteggi tecnici che pesano quasi sempre più del prezzo. In effetti, preparare una relazione tecnica convincente conta più che limare l’ultimo euro.
Anche la verifica progettuale merita attenzione: per i lavori, il progetto passa da un controllo obbligatorio di conformità prima della gara. Pertanto, nel vostro studio serve una procedura interna di controllo incrociato, perché l’errore che sfugge in fase di verifica diventa un contenzioso in cantiere.
In aggiunta, aggiornate i modelli di contratto e di capitolato. Il codice appalti D.Lgs 36/2023 progettisti introduce clausole nuove su riserve, varianti e penali, e chi usa ancora i vecchi schemi rischia di perdere diritti importanti. Vi consiglio di far revisionare i modelli da un legale esperto di appalti almeno una volta all’anno.
Per finire, pensate all’organizzazione interna: nominate un referente per la digitalizzazione, formate il personale sulle piattaforme e tenete un archivio ordinato di referenze e certificazioni. In sintesi, lo studio che investe nella struttura vince le gare, quello improvvisato le guarda da fuori.
Errori comuni che ho visto fare con il nuovo codice
Dopo vent’anni di gare, ho un quaderno pieno di errori altrui. E qualcuno anche mio. Il più diffuso? Continuare a ragionare con la testa del vecchio codice, copiando clausole da bandi che non esistono più o dimenticando gli obblighi nuovi.
Ad esempio, ho visto studi perdere una gara perché la domanda di partecipazione non indicava il subappalto che intendevano attivare, quando una dichiarazione in più li avrebbe salvati. Inoltre, capita spesso di sottovalutare i requisiti speciali: fatturato, referenze e organico vanno dimostrati con documenti precisi, non con dichiarazioni generiche.
Un altro errore tipico riguarda l’offerta anormalmente bassa: molti pensano che sotto una certa soglia scatti automaticamente l’esclusione. In realtà, la verifica dell’anomalia segue un iter specifico, e una giustificazione ben costruita può salvare un’offerta aggressiva. Di conseguenza, preparate le giustificazioni dei prezzi prima di offrire, non dopo.
Infine, non dimenticate mai la documentazione amministrativa: DGUE, CIG, dichiarazioni sostitutive. Anzi, vi do un consiglio da vecchio perito: nominate un responsabile documentale dentro lo studio, una persona sola che controlla ogni busta prima della scadenza. Vi sembra banale? Vi assicuro che non lo è.
Domande frequenti sul codice appalti D.Lgs 36/2023
Quando è entrato in vigore il nuovo codice? Il decreto è in vigore dal primo aprile 2023, ma si applica ai nuovi bandi dal primo luglio 2023. In pratica, le gare pubblicate prima di quella data seguono ancora le vecchie regole.
Cosa sostituisce esattamente? Sostituisce il D.Lgs 50/2016 e i suoi correttivi, insieme a gran parte del regolamento attuativo. Tuttavia, alcune norme tecniche richiamate restano in vita, quindi serve sempre verificare il singolo caso con un legale o un collega esperto.
L’appalto integrato è tornato davvero? Sì, per i lavori sopra il milione di euro, con alcune eccezioni che il codice elenca. Però, non aspettatevi la libertà assoluta degli anni passati: le condizioni sono più strette e i requisiti di qualificazione più severi.
Il BIM è obbligatorio? Dal 2025 lo diventa progressivamente per i lavori più complessi. Di norma, conviene cominciare a usarlo in autonomia già oggi, anche per gli incarichi privati, perché la curva di apprendimento è lunga e la concorrenza non aspetta.
Come si calcola il compenso per un incarico di progettazione? Il riferimento resta il decreto ministeriale sui parametri, applicato secondo le regole dell’equo compenso. In ogni caso, il corrispettivo deve restare adeguato alla portata dell’opera, senza ribassi al massacro.
Quali requisiti servono a uno studio per partecipare? Oltre all’iscrizione all’albo, servono capacità economica e tecnica documentate, referenze per servizi analoghi e l’assenza di cause di esclusione. In particolare, il codice appalti D.Lgs 36/2023 progettisti valorizza le esperienze specifiche negli ultimi dieci anni, quindi aggiornate sempre il vostro portfolio.
Chi svolge la verifica del progetto? La verifica spetta a soggetti diversi da chi ha redatto il progetto, interni o esterni, con requisiti di indipendenza. Di solito, la stazione appaltante la affida a un organismo accreditato o a un professionista qualificato, e il verbale finisce agli atti della gara.
Conclusione: codice appalti D.Lgs 36/2023 progettisti, aggiornarsi conviene
Per concludere, vi lascio con una previsione da vecchio perito. Il codice appalti D.Lgs 36/2023 progettisti non è l’ultima tappa: digitalizzazione, BIM e intelligenza artificiale stanno cambiando il modo di progettare e di gareggiare. Chi si ferma, resta indietro.
Ho sbagliato anch’io, in passato: ho perso una gara importante perché avevo caricato la documentazione in formato sbagliato sulla piattaforma, l’ultimo giorno utile. Da allora ho una regola ferrea: consegna sempre un giorno prima e verifica doppia su ogni file. Ve lo dico perché funziona.
Quindi, se lo studio tecnico è la vostra attività, prendete in mano il codice appalti D.Lgs 36/2023 progettisti, fate un corso sulla digitalizzazione e aggiornate i vostri modelli. In aggiunta, seguite le guide che trovate su questo sito: vi ho già raccontato come si costruisce un cronoprogramma dei lavori con il metodo del cammino critico e come si prepara una preventivazione seria con il computo metrico.
Riferimenti normativi e risorse utili
Per approfondire, il testo ufficiale del D.Lgs 36/2023 è consultabile su Normattiva. Inoltre, per chi segue la parte impiantistica degli appalti, installazioneelettrica.it raccoglie risorse utili su verifiche e collaudi.
Vi consiglio anche la lettura della guida completa al project management per studi di ingegneria: lì trovate il metodo per gestire commesse e cantieri che il nuovo codice presuppone. In sintesi, aggiornarsi conviene. Sempre.