Dichiarazione di Conformità degli Impianti (DM 37/08): Obblighi e Guida alla Compilazione

inoltre ve lo dico subito, da perito che ha firmato centinaia di impianti: la dichiarazione conformità impianti DM 37/08 è il documento singolo più importante della vostra carriera professionale. durante non il progetto, non il preventivo, non lo schema elettrico. di solito quella firma in calce alla DiCo. allo stesso tempo perché ve lo dico? segnatamente perché ho visto lavori da 50.000 euro bloccati per mesi, e cantieri fermi per un solo foglio. ciononostante e tutto per colpa di una dichiarazione non compilata o, peggio, compilata male.

Cos’è la dichiarazione conformità impianti DM 37/08: definizione e obblighi

Innanzitutto, chiariamo di cosa stiamo parlando. successivamente la dichiarazione conformità impianti DM 37/08 è il documento obbligatorio che ogni impresa installatrice deve rilasciare al committente al termine dei lavori su qualsiasi impianto tecnico. ad esempio attesta che l’impianto è stato realizzato a regola d’arte, nel pieno rispetto delle norme tecniche applicabili e delle disposizioni di legge. ne consegue che il quadro normativo di riferimento è il Decreto Ministeriale 37 del 22 gennaio 2008, che ha sostituito la vecchia Legge 46/90 e ha introdotto un sistema più strutturato di certificazione degli impianti.

In pratica, è la carta d’identità del vostro impianto. pertanto senza quella firma, per la legge l’impianto non esiste. cioe a me è capitato di fare un sopralluogo in un capannone industriale dove l’elettricista aveva finito tutto — quadro bello lucido, canaline dritte come frecce, derivazioni perfette con morsetti tagliati a misura. innanzitutto peccato che non avesse ancora predisposto la DiCo. intanto il direttore lavori ha bloccato il collaudo per due settimane. per quanto risultato? inoltre l’elettricista ha lavorato gratis per il tempo perso e si è beccato una penale di 800 euro per il ritardo sulla consegna dell’impianto.

Quando serve la dichiarazione conformità impianti DM 37/08: tutti i casi previsti

Innanzitutto, il DM 37/08 all’articolo 1 elenca tassativamente le tipologie di impianto per cui la dichiarazione conformità impianti DM 37/08 è obbligatoria. Di solito si pensa solo all’impianto elettrico, ma in realtà la norma copre molto di più.

  • Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell’energia elettrica (impianti elettrici in tutte le forme)
  • Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche (parafulmini e LPS)
  • Impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione (qualsiasi generatore di calore o freddo)
  • Impianti idrosanitari e di scarico delle acque reflue (acqua calda e fredda, fognature)
  • Impianti di sollevamento e trasporto di persone o cose (ascensori, montacarichi, scale mobili)
  • Impianti antincendio (estinzione, rivelazione fumo, evacuazione fumo)
  • Impianti di distribuzione gas combustibili (metano, GPL, biometano)

Inoltre, attenzione a un punto che molti sottovalutano: anche le modifiche sostanziali a impianti esistenti richiedono una nuova DiCo. nel frattempo non basta aver fatto l’impianto originale a norma dieci anni fa. al contrario se oggi aggiungete un condizionatore, o se spostate il quadro elettrico in un’altra stanza, quella è una modifica sostanziale. dall altro lato vi serve una nuova dichiarazione.

Come compilare la dichiarazione conformità impianti DM 37/08: procedura passo per passo

Tuttavia, compilare correttamente la dichiarazione conformità impianti DM 37/08 è un’operazione che richiede precisione e metodo. pure non si può improvvisare, e vi assicuro che ho visto errori clamorosi anche da installatori con vent’anni di esperienza.

Passo 1: Identificazione dell’impresa installatrice

Di solito si parte con i dati anagrafici del titolare dell impresa per di piu sembra banale, ma vi garantisco che ho dovuto annullare e rifare due DiCo perché avevo sbagliato la partita IVA di un numero — errore di trascrizione da un documento sbiadito.

Passo 2: Dati del committente e dell’immobile

In primo luogo, vanno indicati i dati del committente (proprietario) e l’esatta ubicazione dell’impianto: indirizzo, Comune, Provincia, riferimenti catastali se noti. per questo la descrizione dei lavori eseguiti deve essere chiara e completa: non basta scrivere “impianto elettrico”, ma va specificato “impianto elettrico per civile abitazione di 100 mq comprensivo di punti luce, prese, alimentazione cucina e condizionatore”.

Passo 3: Dichiarazione di conformità alle norme

Infine, in questa sezione si dichiara formalmente che l’impianto è realizzato secondo le norme tecniche UNI e CEI. da un lato per l’impianto elettrico il riferimento principale è la CEI 64-8. dall altro lato per gli impianti termici le norme UNI EN 12831 e UNI 10349. in conclusione per l’antincendio le UNI 9795 e UNI 11224. Inoltre, vanno indicate le eventuali norme specifiche applicabili in base alla tipologia di impianto e alla destinazione d’uso dell’edificio.

Passo 4: Allegati obbligatori

Tuttavia, alla DiCo vanno allegati diversi documenti. Innanzitutto, lo schema dell’impianto esecutivo (progetto as-built), che deve corrispondere esattamente a quanto realizzato. cioe non vale lo schema di partenza se in corso d’opera avete spostato tre punti luce e aggiunto due prese. Inoltre, servono le dichiarazioni di conformità dei materiali (dichiarazioni del produttore per cavi, quadri, interruttori), le certificazioni degli apparecchi di protezione (differenziali, magnetotermici) e la relazione tecnica descrittiva.

Passo 5: Firma e vidimazione

Infine, la dichiarazione va firmata dal titolare dell’impresa installatrice o da un tecnico delegato con procura speciale. d altra parte la firma va apposta davanti a un funzionario comunale o a un notaio che vidima il documento. al contrario in alcuni comuni la vidimazione viene sostituita dal bollo dell’Ufficio Tecnico Comunale. quindi ogni comune ha la sua procedura: alcuni accettano la firma digitale con marca temporale, altri vogliono la vidimazione fisica. percio informatevi prima di presentarvi allo sportello.

Errori comuni nella dichiarazione conformità impianti DM 37/08: quelli che ho visto fare

Innanzitutto, dopo 20 anni di cantiere, ho una discreta collezione di errori sulla dichiarazione conformità impianti DM 37/08. solitamente ve lì elenco, così non lì ripetete.

Inoltre, in aggiunta, Primo errore: la DiCo non aggiornata dopo modifiche successive. Questo è il più frequente. in seguito l’impianto originale è del 2018, ma nel 2022 hanno aggiunto un climatizzatore con linea dedicata, nel 2024 hanno raddoppiato la potenza del contatore e nel 2025 hanno installato un impianto fotovoltaico. segnatamente risultato: zero DiCo aggiornate. in aggiunta ho un cliente che ha preso 3.000 euro di sanzione dal Comune per un capannone dove erano state aggiunte tre macchine utensili senza alcuna documentazione.

In primo luogo, Secondo errore: schemi di impianto mancanti o non aggiornati. La DiCo senza schema elettrico as-built è come un contratto senza firma. talvolta formalmente esiste, ma non vale nulla. cosicche lo schema deve essere aggiornato e corrispondere esattamente a quanto realizzato. oltre a cio non vale lo schema di progetto se in corso d’opera avete cambiato il percorso delle canalizzazioni.

Nonostante questo, Terzo errore: non verificare il coordinamento delle protezioni. Uno degli aspetti che i periti assicurativi controllano con più attenzione è il coordinamento selettivo tra i dispositivi di protezione. in ogni caso se il potere di interruzione del magnetotermico non è coerente con la corrente di cortocircuito presunta nel punto di installazione, la DiCo è tecnicamente non veritiera. anzi ho sbagliato una volta a dimensionare il magnetotermico di un capannone: avevo messo un 25A con potere di interruzione 6kA in un punto dove la corrente di cortocircuito era di 8kA. anche risultato? prima di tutto l’interruttore non avrebbe interrotto un cortocircuito franco. per questo l’ho scoperto per caso durante una verifica periodica e ho dovuto rifare mezza installazione.

In genere, Quarto errore: dimenticare la DIR per impianti preesistenti. Se lavorate su un edificio antecedente alla Legge 46/90, la DiCo non basta più. ossia serve anche la DIR (Dichiarazione di Rispondenza) per attestare che l’impianto esistente è conforme alle norme dell’epoca e che le modifiche apportate non ne peggiorano la sicurezza.

Differenza tra DiCo e DIR nella dichiarazione conformità impianti DM 37/08

Infine, spesso i committenti confondono la dichiarazione conformità impianti DM 37/08 (DiCo) con la Dichiarazione di Rispondenza (DIR). in conclusione vediamo di fare chiarezza una volta per tutte.

dunque perciò, la DiCo riguarda impianti nuovi o rifacimenti totali. per di piu si fa al termine dei lavori di primo impianto o di una modifica sostanziale che di fatto ricostruisce l’impianto. oltre a cio la DIR invece serve per impianti già esistenti alla data del 13 marzo 1990 (entrata in vigore della Legge 46/90) o, in alcuni casi, per impianti di cui non si riesce a reperire la documentazione originale.

Inoltre, la DIR richiede una verifica più approfondita: non basta attestare la conformità, bisogna dimostrare che l’impianto è stato verificato e risponde ai requisiti di sicurezza essenziali anche se non ha la documentazione storica. cosicche la DIR va redatta da un professionista iscritto all’albo (ingegnere, perito o geometra), non dall’installatore stesso. d altra parte ho un amico geometra che ha costruito mezza carriera sulle DIR per gli immobili del centro storico di Catania: palazzi dell’Ottocento con impianti rimaneggiati decine di volte senza mai un pezzo di carta.

Quanto costa la dichiarazione conformità impianti DM 37/08 e chi la rilascia

In pratica, la DiCo non ha un costo fisso. Solitamente è compresa nel prezzo dell’installazione, ma se richiesta separatamente può costare dai 50 ai 200 euro a seconda della complessità dell’impianto e del numero di allegati. pertanto il costo della vidimazione varia da comune a comune: alcuni la fanno gratis, altri chiedono dai 16 ai 50 euro di bolli.

In primo luogo, chi rilascia la DiCo? in altri termini solo un’impresa installatrice regolarmente iscritta alla Camera di Commercio, con i requisiti tecnico-professionali previsti dal DM 37/08. innanzitutto non basta avere la partita IVA: servono l’iscrizione al Registro delle Imprese, il possesso dei requisiti morali, e l’essere in regola con gli obblighi formativi. in sintesi per alcune categorie (termoidraulica, elettrica, antincendio) servono anche abilitazioni specifiche.

Domande frequenti sulla dichiarazione conformità impianti DM 37/08

Ecco le risposte alle domande piu frequenti sulla dichiarazione conformità impianti DM 37/08:

  • La DiCo è obbligatoria anche per gli impianti temporanei di cantiere?: Sì, la dichiarazione conformità impianti DM 37/08 non fa distinzioni sulla durata. Anche l’impianto provvisorio per il cantiere edile richiede una DiCo specifica.
  • Cosa succede se il committente perde la DiCo?: Può richiederne copia all’impresa installatrice, che è obbligata a conservarla per almeno 10 anni. oltre a cio se l’impresa ha chiuso, si può richiedere al Comune o alla Camera di Commercio.
  • Posso vendere casa senza la DiCo dell’impianto elettrico?: Tecnicamente sì, ma il notaio potrebbe chiederla. Inoltre, l’assenza della DiCo può essere usata dall’acquirente per chiedere una riduzione del prezzo.
  • La DiCo scade?: No, non ha scadenza. ovvero vale per l’intera vita dell’impianto a patto che non vengano fatte modifiche sostanziali.
  • Il fai-da-te può avere la DiCo?: No. riassumendo la dichiarazione conformità impianti DM 37/08 può essere rilasciata solo da un’impresa installatrice iscritta. ancora un impianto fai-da-te non ha copertura legale.

Conclusione: perché la dichiarazione conformità impianti DM 37/08 è fondamentale

Parallelamente, se c’è una cosa che ho imparato in vent’anni di lavoro sui cantieri, è che la dichiarazione conformità impianti DM 37/08 non è una scocciatura burocratica da smaltire in cinque minuti. in sintesi è la vostra firma, la vostra responsabilità, la vostra reputazione professionale su un foglio di carta. pertanto ogni dichiarazione conformità impianti DM 37/08 che firmate è una promessa: che quell’impianto funzionerà in sicurezza per tutta la sua vita utile.

In particolare, il mio consiglio finale? contemporaneamente fate una copia digitale di ogni dichiarazione conformità impianti DM 37/08, scannerizzatela con tutti gli allegati, e tenetela in un cloud ordinato per anno. ad esempio a volte un committente richiede una copia anche dopo anni. nonostante se avete tutto in ordine, vi guadagnate la stima del cliente e un futuro lavoro. dopo se non la trovate, perdete un cliente e ve ne fate una cattiva reputazione. comunque la scelta è vostra.