La relazione energetica Legge 10/91 è il documento che, ancora oggi, mi fa perdere più tempo in studio di qualunque altro elaborato di progetto. Oggi ve lo dico senza girarci intorno: pochi committenti la conoscono, molti tecnici la trattano come una formalità da compilare all’ultimo minuto e i Comuni, giustamente, la pretendono completa insieme al titolo edilizio. In effetti, qualche mese fa ho seguito la ristrutturazione di una villetta a schiera in provincia di Catania, dove il progettista aveva depositato la SCIA senza relazione tecnica, convinto che bastasse allegarla a fine lavori. Di conseguenza, la pratica è stata sospesa, con due settimane di ritardo e un’integrazione arrivata per miracolo prima che scattasse la sanzione. Pertanto, se stai per aprire un cantiere o devi firmare un progetto, questa guida ti risparmia lo stesso errore.
Innanzitutto chiariamo l’identikit del documento. In sostanza, si tratta della relazione tecnica prevista dall’articolo 28 della Legge 9 gennaio 1991 numero 10, la norma che in Italia ha organizzato l’uso razionale dell’energia e il risparmio energetico negli edifici. In pratica, il documento dimostra che il progetto rispetta i requisiti di prestazione energetica richiesti, calcola il fabbisogno di energia primaria dell’involucro e degli impianti e descrive le soluzioni adottate per contenere i consumi.
Di solito, chi non è del mestiere confonde tre cose diverse: la relazione Legge 10/91, l’attestato di prestazione energetica e il progetto degli impianti. In realtà parliamo di elaborati con funzioni, tempi e responsabilità differenti. Tuttavia i due documenti si trovano spesso citati insieme, perché appartengono allo stesso percorso: si progetta, si realizza, si collauda.
Comunque, il punto chiave è la tempistica. In genere, la relazione energetica nasce in fase di progetto, prima dell’inizio dei lavori, mentre l’APE arriva alla fine, quando l’edificio è finito e funzionante. Spesso questa differenza, banale sulla carta, è la causa numero uno delle pratiche respinte nei Comuni che conosco.
Quando serve la relazione energetica Legge 10/91
Spesso la domanda che mi fanno è sempre la stessa: “Ma la relazione energetica serve anche per il mio caso?”. Di norma rispondo con una regola semplice, che poi è quella della norma. In particolare, il documento è obbligatorio ogni volta che l’intervento tocca l’involucro edilizio o gli impianti termici in modo significativo, perché solo in quel momento cambia il comportamento energetico dell’edificio.
Nello specifico, la relazione tecnica serve nei casi seguenti:
- Innanzitutto per le nuove costruzioni, anche di piccole dimensioni;
- Poi per le ristrutturazioni importanti di primo livello, che riguardano più del 50% della superficie disperdente dell’involucro;
- Inoltre per le ristrutturazioni importanti di secondo livello, quando si interviene sugli impianti di climatizzazione invernale o estiva;
- Anche per la riqualificazione energetica, cioè gli interventi mirati su involucro o impianti che migliorano la prestazione;
- Quindi per l’installazione di nuovi impianti di riscaldamento, raffrescamento o produzione di acqua calda sanitaria;
- Talvolta per la sostituzione dei generatori di calore con impianti di potenza superiore ai limiti di legge;
- Infine per i cambi di destinazione d’uso che modificano le condizioni di esercizio dell’edificio.
Inoltre, ricorda un dettaglio che sfugge a molti: la relazione va presentata al Comune insieme al titolo abilitativo (permesso di costruire, SCIA o CILA), non dopo. Di conseguenza, i controlli di regolarità edilizia la intercettano subito e, se manca, bloccano la pratica.
Per esempio, ho visto un caso di cambio di destinazione d’uso da magazzino a ufficio, dove nessuno pensava servisse la relazione, perché non si toccavano gli impianti. Invece no. In effetti, cambiavano i profili di occupazione e le ore di funzionamento, quindi il fabbisogno andava ricalcolato. Alla fine il Comune ha chiesto l’integrazione e il committente ha perso tre settimane.
Inoltre, attenzione alla modulistica regionale. Ormai quasi tutte le Regioni hanno adottato propri modelli di relazione tecnica, con campi obbligatori e tracciati di calcolo standardizzati. Di conseguenza, il documento che va bene a Palermo può non essere accettato a Milano. In pratica, prima di scrivere controllo sempre il modello vigente nella Regione dove si trova l’edificio.
Relazione Legge 10/91 e APE: differenze che contano
In effetti, qui mi accendo, perché è l’errore che vedo ripetere più spesso. Innanzitutto la relazione energetica e l’attestato di prestazione energetica non sono la stessa cosa e non sono nemmeno intercambiabili. In sintesi, il primo è un documento di progetto; il secondo fotografa la prestazione reale dell’edificio a lavori conclusi.
In particolare, la relazione redatta in fase progettuale:
- Innanzitutto si redige prima dei lavori e accompagna il titolo edilizio;
- Poi dimostra il rispetto dei requisiti minimi sul progetto;
- Inoltre contiene i calcoli di fabbisogno e le scelte tecniche;
- Infine può essere aggiornata con le varianti in corso d’opera.
Invece l’APE si produce a fine cantiere, si registra presso la Regione e certifica la classe energetica dell’immobile. Tuttavia c’è un legame tra i due documenti: la relazione contiene i calcoli che, opportunamente aggiornati, confluiscono nell’attestato. In sostanza, il tecnico serio progetta e documenta in fase di relazione, poi verifica in fase di APE. Di conseguenza, chi salta il primo passaggio si ritrova un edificio che non rispetta i requisiti minimi e deve rimediare con costose correzioni impiantistiche.
Cosa deve contenere la relazione tecnica
Innanzitutto l’articolo 28 della Legge 10/91 elenca i contenuti minimi, poi declinati dai decreti attuativi. In pratica, una relazione completa include:
- Innanzitutto i dati identificativi del committente, del progettista, dell’edificio e della sua ubicazione;
- Poi la descrizione dell’edificio e delle caratteristiche geometriche, termiche e impiantistiche;
- Successivamente i dati climatici della località, con gradi giorno e zona climatica;
- Inoltre il calcolo del fabbisogno di energia primaria per riscaldamento, raffrescamento, ventilazione, acqua calda sanitaria e illuminazione;
- Quindi la verifica del rispetto dei requisiti minimi e delle prestazioni dell’involucro;
- Anche l’indicazione delle fonti rinnovabili impiegate e della loro quota di copertura;
- Pure le soluzioni progettuali adottate e gli eventuali sistemi di automazione e controllo;
- Infine gli allegati di calcolo, i certificati, le schede tecniche e la documentazione dei componenti.
In aggiunta, una relazione ben fatta non si limita a elencare numeri. In particolare spiega le scelte: perché quella trasmittanza, perché quella caldaia, perché quella superficie vetrata. In sostanza, ecco la differenza tra un documento firmato solo per chiudere la pratica e uno strumento che il direttore lavori userà davvero in cantiere.
In effetti, un caso concreto mi torna in mente. In pratica, su un recupero di sottotetto, la stratigrafia del solaio era così complessa che bastava sbagliare di due centimetri lo spessore dell’isolante per far ballare la verifica. Invece il committente voleva risparmiare sul cappotto interno: dopo il calcolo, la trasmittanza termica della parete non rientrava nei limiti. Quindi abbiamo corretto il progetto prima di consegnare la relazione, non dopo. Comunque sia, in caso di errore avremmo dovuto smontare mezzo cantiere.
Come si redige: procedura passo per passo
In pratica, vi racconto come lavoro io, sperando che vi serva. Di solito non esiste una ricetta unica, ma l’ordine delle operazioni cambia il risultato finale.
Primo passo: raccolta dei dati di input
Anzitutto raccolgo la documentazione di base: rilievo geometrico, destinazione d’uso, stratigrafie dell’involucro, tipologie impiantistiche, dati catastali e zona climatica. In genere questa fase occupa più tempo del calcolo vero e proprio, e chi la salta paga dopo. Invece, se le stratigrafie sono approssimative, tutto il calcolo a valle risulta inutile.
Secondo passo: calcolo con le norme UNI/TS 11300
Successivamente imposto il modello di calcolo seguendo le norme tecniche UNI/TS 11300, che declinano la metodologia nazionale per la prestazione energetica degli edifici. Di norma il software restituisce gli indici di prestazione dell’involucro e degli impianti, il fabbisogno di energia primaria e i rendimenti. Attualmente la serie conta sei parti, e per un edificio residenziale medio se ne usano almeno tre o quattro. Inoltre, se ti serve un supporto, in un articolo dedicato ho raccolto i migliori software di calcolo termico disponibili.
Terzo passo: verifica dei requisiti minimi
Infine confronto i risultati con i valori limite fissati dal Decreto Ministeriale 26 giugno 2015, il testo sui requisiti minimi di prestazione energetica. Pertanto, se una trasmittanza o un indice non rientra nei limiti, non si consegna: si torna in progetto e si corregge la soluzione. Spesso questo è il passaggio che molti dimenticano quando copiano una relazione vecchia.
Quarto passo: stesura e allegati
Poi scrivo il testo in modo leggibile, allego i tabulati di calcolo, le schede tecniche, i certificati dei materiali e le dichiarazioni di conformità dei componenti. In sostanza, il fascicolo deve essere autoconsistente: chi lo controlla non deve telefonarmi per capire un dato. Infine rileggo la relazione come se fossi il tecnico comunale che deve approvarla, e di solito è così che scovo le sviste.
Le norme di riferimento aggiornate
Innanzitutto elenco i riferimenti che uso quotidianamente e che ti consiglio di citare in relazione. Tuttavia non fidarti dei numeri a memoria: verifica sempre la versione vigente, perché il quadro normativo si muove.
In primo luogo richiamo la Legge 9 gennaio 1991 numero 10, con l’articolo 28 che istituisce la relazione tecnica. Poi il DPR 26 agosto 1993 numero 412, che regola la progettazione e la manutenzione degli impianti termici. Successivamente il Decreto Legislativo 19 agosto 2005 numero 192 sulla prestazione energetica nell’edilizia, in seguito modificato dal Decreto Legislativo 29 dicembre 2006 numero 311. Inoltre il DPR 2 aprile 2009 numero 59, che fissa i criteri generali e i requisiti delle prestazioni energetiche. Quindi il Decreto Ministeriale 26 giugno 2015, con i requisiti minimi e le linee guida nazionali. Infine il Decreto Legislativo 10 giugno 2020 numero 48, che attua la direttiva europea 2018/844 sull’efficienza energetica, oltre alle norme UNI/TS 11300 parti da 1 a 6 e alla UNI 10349 sui dati climatici.
In particolare, tieni presente che i decreti attuativi hanno progressivamente sostituito le vecchie prescrizioni allegate alla Legge 10/91. Dunque la relazione di oggi si redige secondo il quadro del Decreto Legislativo 192/2005 e del Decreto Ministeriale 26 giugno 2015, non secondo il testo originario del 1991. Il testo ufficiale della Legge 10/91 resta consultabile su Normattiva, e vale la pena leggerlo almeno una volta nella vita da tecnico. Per restare aggiornato sulle novità impiantistiche, inoltre, tengo d’occhio anche le pubblicazioni di settore come installazioneelettrica.it, dove spesso compaiono interpretazioni utili delle norme.
Parallelamente, se l’intervento riguarda edifici a prestazione elevata, conviene studiare anche i riferimenti sugli edifici a energia quasi zero. Tempo fa ho seguito un progetto NZEB dove la relazione Legge 10/91 dialogava strettamente con la progettazione dell’impianto elettrico per edifici NZEB: involucro e impianti non si possono più separare.
Errori che vedo più spesso in studio
Dopo vent’anni di pratiche, posso dirti che gli errori sono sempre gli stessi. Ecco i più frequenti.
- Innanzitutto consegnare la relazione dopo il titolo edilizio, quando il Comune la vuole insieme alla pratica;
- Poi riusare un modello di un altro cantiere senza aggiornare zona climatica, superfici e stratigrafie;
- Inoltre confondere la relazione con l’APE e saltare la verifica dei requisiti minimi;
- Anche dimenticare le fonti rinnovabili obbligatorie e la quota di copertura per l’acqua calda sanitaria;
- Quindi ignorare i ponti termici, che nella realtà pesano molto più di quanto dica un calcolo approssimativo;
- Infine allegare schede tecniche generiche, senza i certificati dei componenti realmente posati.
Ammetto un mio errore, perché serve a farti capire quanto conta la fase di input. Anni fa ho consegnato una relazione su un capannone industriale usando la zona climatica sbagliata. Il calcolo girava, i numeri tornavano, ma la verifica dei requisiti minimi era fuori norma. Me ne sono accorto solo quando il direttore lavori mi ha chiesto conto delle prestazioni dell’involucro in corso d’opera. Di conseguenza ho rifatto tutto in tre giorni, gratis, e da allora controllo sempre due volte i dati climatici prima di firmare.
Chi firma la relazione e quali responsabilità
Innanzitutto il documento lo redige e lo firma un tecnico abilitato: ingegnere, architetto o perito industriale, a seconda delle competenze e della tipologia di intervento. Di norma, la firma comporta una responsabilità professionale piena sui calcoli e sulle dichiarazioni contenute.
Pertanto, quando il committente mi chiede di firmare una relazione preparata da altri, pretendo di vedere tutti i dati di input e i tabulati. Non è diffidenza: è che la firma resta a chi la appone, e in caso di contenzioso risponde il tecnico, non il software.
Su questo punto insisto sempre con i colleghi più giovani. Spesso un errore in una relazione non è un refuso, ma una dichiarazione falsa che può trascinare il professionista davanti all’Ordine e, nei casi peggiori, in tribunale. In pratica, la relazione è il documento in cui la tua competenza diventa responsabilità.
Quanto costa una relazione energetica Legge 10/91
Sul prezzo non esistono tariffe fisse, perché il compenso dipende dalla complessità dell’edificio e dal numero di impianti. Tuttavia, per orientarti, posso darti alcune fasce realistiche che vedo applicare.
- Innanzitutto per un appartamento in ristrutturazione edilizia si parte da poche centinaia di euro, se i dati sono semplici e il modello è già impostato;
- Poi per una villetta unifamiliare nuova servono qualche migliaio di euro, perché occorrono rilievi, calcoli completi e allegati;
- Inoltre per un edificio plurifamiliare o terziario il compenso cresce con il numero di unità e la complessità impiantistica;
- Infine per gli interventi su edifici storici o con vincoli si aggiunge il lavoro di ricostruzione delle stratigrafie.
In ogni caso, diffida delle offerte troppo basse: una relazione fatta male costa, in integrazioni e ritardi, molto più di una fatta bene. Spesso il risparmio iniziale si trasforma in un doppio lavoro a carico del committente.
Domande frequenti
La relazione energetica Legge 10/91 è obbligatoria per una CILA?
Dipende dall’intervento. In genere, per una manutenzione ordinaria non serve; invece, se tocchi involucro o impianti termici, la relazione diventa necessaria e va allegata alla pratica.
Posso riutilizzare una relazione di un altro edificio?
No. Puoi riusare la struttura e la modulistica, mai i dati. Zona climatica, superfici, stratigrafie e impianti sono specifici del singolo edificio.
La relazione sostituisce l’APE?
Assolutamente no. La relazione documenta il progetto, l’APE certifica la prestazione a lavori finiti. Servono entrambi, in momenti diversi.
Cosa rischio se non presento la relazione?
Il titolo edilizio può risultare incompleto o irregolare, con sospensione della pratica, integrazioni obbligatorie e possibili sanzioni. Inoltre, senza una relazione aggiornata, rischi problemi anche in fase di agibilità.
La relazione va aggiornata se cambio qualcosa in corso d’opera?
Sì. Se le varianti modificano involucro, impianti o destinazione d’uso, la relazione va rivista e ripresentata, perché i requisiti minimi si verificano sul progetto effettivo. In pratica, aggiorna il documento insieme alla variante, non a cantiere concluso.
Conclusione sulla relazione energetica Legge 10/91
Se mi chiedi un consiglio da perito, te lo do senza giri di parole: tratta la relazione energetica come un progetto, non come un allegato burocratico. Fallo fin dall’inizio, con dati di input verificati e calcoli condotti secondo le norme UNI/TS 11300, e non ti ritroverai a rincorrere integrazioni mentre il cantiere è già aperto.
Tra l’altro, il futuro va in una direzione precisa: requisiti sempre più stringenti, edifici quasi a energia zero e controlli digitali. Pertanto chi oggi impara a redigere bene questa relazione si troverà avanti domani. Per completezza, dai un’occhiata anche alla guida sulla casa passiva e la sua certificazione e a quella sull’APE: insieme formano il quadro della prestazione energetica. Infine, se hai dubbi su un caso concreto, scrivimi: le domande dei lettori sono spesso lo spunto per i prossimi approfondimenti.
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