Il tema lavoro agile sicurezza mi è esploso tra le mani un martedì mattina di qualche anno fa. Poi un cliente mi chiamò nel panico: un suo dipendente in smart working scivolò sulle scale di casa mentre scendeva a prendere i documenti da scannerizzare, e si ruppe un braccio. Alla fine arrivò la domanda secca: «Ma io, come datore di lavoro, c’entro qualcosa? Devo denunciarlo all’INAIL?». Ve lo dico da perito che di aziende ne ha viste tante: sì, c’entri, eccome.
Ormai da quel giorno ho capito una cosa che ripeto in ogni corso: la sicurezza non finisce al cancello dell’azienda. Quindi, vi racconto cosa dice davvero la normativa, quali sono gli obblighi concreti del datore di lavoro e dove ho visto sbagliare anche colleghi in buona fede.
Cos’è il lavoro agile e perché il binomio lavoro agile sicurezza non è un’opzione
Prima di tutto, chiariamo un equivoco che incontro ogni volta: il lavoro agile non è il telelavoro, anche se molti li confondono. Spesso la prestazione avviene in parte dentro l’azienda e in parte fuori, senza una postazione fissa, con il solo vincolo degli obiettivi e delle fasce di reperibilità. Invece, il telelavoro richiede una postazione fissa e stabile. Quindi, la differenza non è solo terminologica: cambiano i rischi da valutare e, di conseguenza, le misure da adottare.
In ogni caso, il punto che pochi capiscono è questo: il D.Lgs 81/08 si applica anche quando il dipendente lavora dalla sua cucina. Anzi, il decreto non fa distinzioni di luogo, e la Legge 81/2017, quella sul lavoro agile, lo richiama esplicitamente. Dunque il tema lavoro agile sicurezza non è una scelta: è un obbligo di legge, punto.
Lavoro Agile Sicurezza: la normativa di riferimento
Innanzitutto, il quadro normativo poggia su due pilastri. In primo luogo, la Legge 81/2017, in particolare gli articoli dal 18 al 23, che definiscono l’accordo individuale e gli obblighi informativi. In secondo luogo, il D.Lgs 81/08, che resta la cornice generale per la tutela della salute e della sicurezza in qualunque modalità di prestazione.
Inoltre, non dimentichiamo la comunicazione obbligatoria al Ministero del Lavoro: ogni periodo di lavoro agile va comunicato in via telematica, entro cinque giorni dall’inizio, tramite il portale dei servizi del lavoro. In particolare, ho visto aziende serie prendersi una sanzione solo per aver dimenticato questo passaggio. Vi assicuro che fa male, perché è la parte più semplice di tutte.
Anche per i lavoratori fragili e per i genitori con figli sotto i quattordici anni le regole risultano più semplici nel tempo. Comunque, il principio resta identico: l’accordo individuale richiede forma scritta e firma di entrambe le parti, e deve contenere durata, luoghi, fasce orarie, strumenti e modalità di esercizio del potere di controllo.
Gli obblighi del datore di lavoro: lavoro agile sicurezza in pratica
Quando parliamo di lavoro agile sicurezza, il primo obbligo concreto è la consegna dell’informativa scritta sui rischi generali e specifici. In pratica, la legge è chiara: va consegnata al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza annuale. Non basta un’email frettolosa: serve un documento strutturato, che elenchi i rischi legati alla postazione domestica e alle attrezzature utilizzate.
Poi c’è la valutazione dei rischi, spesso trascurata. Molti datori di lavoro, infatti, credono che il DVR finisca dove finisce il capannone. Sbagliato: il rischio da stress lavoro-correlato, il rischio videoterminale e i rischi legati all’isolamento vanno considerati anche per chi lavora da casa. Non serve un documento separato, ma la valutazione deve tenerne conto e va aggiornata con regolarità. Su questo argomento, poi, ho scritto una guida allo stress lavoro-correlato che consiglio a ogni imprenditore. Inoltre, la sorveglianza sanitaria resta quella prevista dal medico competente: se il lavoratore è sottoposto a controllo periodico per il videoterminale, lo stesso controllo vale quando opera da remoto.
Infine, c’è la verifica periodica: l’articolo 22 della Legge 81/2017 prevede che il datore di lavoro verifichi periodicamente l’idoneità delle misure adottate. In pratica, almeno una volta all’anno bisogna fare il punto, magari in occasione dell’aggiornamento dell’informativa. In genere consiglio ai miei clienti di incrociare questa verifica con la riunione periodica di sicurezza: in questo modo si risparmia tempo e si tiene tutto sotto controllo.
La valutazione dei rischi specifici nel lavoro agile sicurezza
Di solito, quando apro un fascicolo aziendale sul lavoro agile sicurezza, i rischi che trovo sottovalutati sono quattro. Il primo è il videoterminale: il portatile del dipendente spesso non ha lo schermo all’altezza giusta, e dopo tre mesi compaiono i dolori cervicali. Il secondo è la postura: la sedia della cucina non è una sedia da ufficio, e il corpo lo sa. Chi vuole approfondire, ad esempio, trova tutto nel mio articolo sul lavoro ai videoterminali.
Il terzo rischio è lo stress lavoro-correlato, che nel lavoro agile si amplifica: niente confine tra vita e lavoro, email alle dieci di sera, senso di colpa quando si stacca. Il quarto, meno ovvio, è l’isolamento: chi lavora da casa perde il confronto con i colleghi e il supporto informale, con possibili ricadute serie sulla salute mentale.
Allo stesso tempo, non dimentichiamo i rischi domestici veri e propri: scale, tappeti, cavi volanti, prese sovraccariche. Il datore di lavoro, ovviamente, non può entrare in casa del dipendente, ma deve informarlo su questi pericoli e fornirgli, se necessario, le attrezzature adeguate. Su questo punto ho cambiato idea nel tempo: all’inizio la ritenevo una scocciatura burocratica, poi ho visto un’azienda fornire ai propri agile worker un kit con sedia ergonomica più supporto per il portatile. Risultato: meno assenze, dipendenti più fedeli. Infine, per la parte elettrica, rimando alla guida sulla sicurezza degli impianti elettrici domestici: un cavo spellato o una ciabatta sovraccarica sono un rischio concreto, anche tra le mura di casa.
I doveri del lavoratore agile: cooperazione e segnalazione
Attenzione, però: la sicurezza non è un monologo del datore di lavoro. Il lavoratore, infatti, ha l’obbligo di cooperare, di utilizzare correttamente le attrezzature e di segnalare subito le criticità. L’articolo 20 del D.Lgs 81/08 vale anche tra le mura di casa: se la sedia è rotta, se il cavo è spellato, se la postazione è insostenibile, va detto, senza timore di ritorsioni.
In aggiunta, l’accordo individuale dovrebbe sempre definire il diritto alla disconnessione: le fasce in cui si lavora, quelle in cui non si è reperibili e il rispetto dei tempi di riposo. Non è solo una questione di civiltà: è prevenzione dello stress e, di riflesso, prevenzione degli infortuni. La formazione, inoltre, non si ferma al giorno dell’assunzione: anche chi lavora da remoto riceve formazione specifica, con aggiornamenti periodici gestiti comodamente a distanza. Un lavoratore stanco, infatti, sbaglia, e chi sbaglia da casa è comunque un lavoratore che si fa male.
Infortunio in smart working: denuncia e gestione INAIL
Adesso torniamo alla domanda del mio cliente: l’infortunio in lavoro agile sicurezza è tutelato? Sì, e l’INAIL lo ha chiarito più volte. L’infortunio occorso durante lo svolgimento della prestazione in modalità agile rientra nella tutela, così come l’infortunio in itinere nel tragitto tra casa e ufficio quando il lavoratore si reca in sede. Anche l’infortunio domestico durante l’orario di lavoro può essere riconosciuto, a patto che risulti collegato all’attività lavorativa.
Per questo, la procedura è identica a quella ordinaria: il medico certifica, il datore di lavoro denuncia all’INAIL entro i termini e si segue l’iter standard. Ho visto aziende tergiversare per paura di aprire un caso e complicarsi la vita: un errore gravissimo, perché il ritardo nella denuncia espone il datore di lavoro a sanzioni e il lavoratore resta senza tutele. Meglio una denuncia tempestiva e precisa, sempre. La denuncia, in ogni caso, va presentata anche quando il lavoratore non perde giorni di lavoro: la mancata comunicazione, infatti, è una violazione formale che prima o poi torna a galla.
Errori comuni sul lavoro agile sicurezza: le domande frequenti
Quando mi chiamano per un problema di lavoro agile sicurezza, il primo errore che trovo è quasi sempre lo stesso: nessun accordo individuale scritto. Spesso il lavoro agile parte con un messaggio su WhatsApp, poi resta nel limbo per mesi. Quando arriva un controllo o un infortunio, poi, l’azienda non ha alcuna prova della modalità concordata. Il secondo errore è l’informativa fotocopia: quel documento generico, uguale per tutti, che non cita né i rischi della postazione domestica né le attrezzature usate. Davanti a un giudice, vi assicuro, non vale niente.
Il terzo errore riguarda le attrezzature: molti datori di lavoro lasciano il dipendente da solo con il suo vecchio portatile e la sedia della nonna. Non serve comprare uffici completi, ma una postazione minimamente idonea sì. Vi dico un’altra cosa, imparata a mie spese: se l’azienda fornisce il portatile, deve occuparsi anche della sua manutenzione e della sua sicurezza informatica. Ho visto un attacco ransomware partire proprio dal pc di casa di un agile worker, e il disastro è stato doppio: dati persi e mesi di lavoro buttati.
Quarto errore, infine: dimenticare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il RLS, infatti, ha diritto a informazione, coinvolgimento e consultazione anche sul lavoro agile. Non è un favore: è legge.
Il lavoratore agile ha gli stessi diritti di chi sta in sede? In effetti, la tutela è identica: formazione, sorveglianza sanitaria se prevista, dispositivi e informativa.
Il datore di lavoro può controllare se il dipendente lavora davvero da casa? In ogni caso, può verificare il rispetto delle fasce e degli obiettivi, ma nel rispetto della privacy e delle regole sui controlli a distanza: mai telecamere o controlli occulti sulla postazione domestica.
Chi paga le attrezzature per il lavoro agile? Di norma il datore di lavoro, soprattutto quando l’uso è prevalente per l’attività aziendale. L’accordo individuale, in ogni caso, deve specificarlo.
Come si gestisce la sorveglianza sanitaria per chi lavora da casa? Come per gli altri lavoratori: se il medico competente la prevede, si effettua, con particolare attenzione ai rischi da videoterminale e da stress.
Serve un DVR specifico per il lavoro agile? In realtà, non è obbligatorio come documento a sé, ma la valutazione dei rischi deve coprire anche questa modalità e va aggiornata quando cambiano le condizioni.
Conclusione sul lavoro agile sicurezza
Prima di tutto, se mi chiedete un consiglio da vecchio perito, ve lo do volentieri: non trattate il lavoro agile come una zona franca. Il lavoro agile sicurezza, infatti, si gestisce con gli stessi strumenti che usate per il resto dell’azienda: accordi scritti, informativa vera, valutazione dei rischi aggiornata e una buona dose di buon senso. Ho visto troppi colleghi scoprire l’importanza di queste regole solo dopo un infortunio o una sanzione. Non fatelo anche voi.
Il futuro, ne ho la certezza, andrà in una sola direzione: sempre più persone lavoreranno da remoto, e la normativa continuerà a rafforzarsi. Chi parte già ordinato oggi, domani non dovrà correre ai ripari. Tra l’altro, le nuove generazioni pretendono flessibilità: un’azienda che sa gestire il lavoro agile in sicurezza ha un vantaggio competitivo enorme sul mercato del lavoro. Il dipendente, ve lo assicuro, se ne accorge: quando l’azienda si preoccupa della sua sicurezza anche a casa, la fiducia sale, e con la fiducia sale anche la qualità del lavoro.