Direttiva Case Green (EPBD): Obblighi, Scadenze e Adeguamento degli Edifici

Salvatore PattiAutoreSalvatore Patti 14 min di lettura

La direttiva case green mi è arrivata addosso non dai giornali, ma da una telefonata. Era la fine di settembre e un amministratore di condominio di Catania mi ha chiesto, con la voce di chi ha già firmato, se il preventivo da trecentottantamila euro per cappotto e fotovoltaico su tre palazzine fosse «obbligatorio per la case green». Poi ho letto le carte e ho controllato le date. In pratica non era obbligatorio niente, e metà dei numeri non stavano in piedi: kWp sovradimensionati, nessun calcolo di fabbisogno, diciottomila euro di «pratiche» senza elenco.

Da quella telefonata ho ricominciato a studiare la direttiva europea 2024/1275 articolo per articolo. In effetti il motivo è semplice: circola una quantità impressionante di imprecisioni su questa norma. Finora ho sentito dire che dal 2027 nessuno può più vendere una casa in classe F, che i termosifoni vanno smontati, che serve la classe A su tutto. In realtà nulla di tutto questo sta nella direttiva. Quindi quello che segue è la mia lettura da perito elettrotecnico che firma progetti e verifiche di impianti, non quella di un divulgatore.

Che cosa prevede la direttiva case green, in concreto

Innanzitutto una precisazione. La direttiva case green è la rifusione della EPBD, la norma europea sulla prestazione energetica degli edifici. La Gazzetta Ufficiale dell’Unione l’ha pubblicata l’8 maggio 2024. Poi arriva la scadenza che conta: il recepimento entro il 29 maggio 2026, fissato dall’articolo 35. Fino a quella data gli obblighi operativi per chi progetta e installa restano quelli di sempre: il decreto legislativo 192/2005, il 311/2006, il decreto ministeriale del 2015 sui requisiti minimi, la legge 10/91 per la relazione tecnica e le UNI/TS 11300 per il calcolo.

Tuttavia una parte si applica da subito, senza aspettare il decreto italiano. Ormai dal 1° gennaio 2025 non si possono più concedere incentivi pubblici per installare caldaie autonome alimentate da combustibili fossili. Di conseguenza chi oggi promette «ti faccio rientrare la caldaia con il bonus» vende qualcosa che non è più incentivabile. Di solito questo dettaglio passa sotto silenzio. Tuttavia è proprio quello che in fase di cessione del credito fa saltare una pratica.

Edifici a emissioni zero: non è un NZEB con un nome nuovo

La parola chiave della direttiva è ZEB, zero-emission building. L’articolo 2 la definisce così: un edificio ad altissima prestazione energetica in cui il fabbisogno residuo, già bassissimo, viene coperto interamente da energia rinnovabile prodotta in sito o nelle immediate vicinanze. Spesso si sbaglia, perché l’NZEB che conosciamo dal 2015 è un edificio a energia quasi zero, ma l’energia residua può arrivare dalla rete. Invece lo ZEB richiede che la parte rinnovabile stia fisicamente lì, sulla copertura o nella disponibilità dell’edificio.

In sostanza questo sposta il baricentro del progetto dalla caldaia al tetto. Un edificio a emissioni zero senza superficie utile per il fotovoltaico, o senza spazio tecnico per inverter e accumulo, non è un edificio a emissioni zero. Quindi è un progetto che non si chiude. Tuttavia continuo a vedere planimetrie di sottotetti dove il lucernario occupa l’unica falda esposta.

Le date che contano davvero

In genere, quando si parla di case green, si citano solo il 2030 e il 2050. In realtà la scansione è più fitta e alcune scadenze sono già vicine:

  • 1° gennaio 2028: i nuovi edifici di proprietà di enti pubblici devono essere a emissioni zero.
  • 1° gennaio 2030: tutti i nuovi edifici devono essere a emissioni zero.
  • 31 dicembre 2026: impianti solari obbligatori sui nuovi edifici pubblici e sui nuovi edifici non residenziali sopra i 250 m² di superficie utile, come prescrive l’articolo 9.
  • 31 dicembre 2027: stesso obbligo sulle ristrutturazioni importanti di edifici pubblici esistenti sopra i 2000 m² e di edifici non residenziali sopra i 1700 m².
  • 31 dicembre 2029: impianti solari sui nuovi edifici residenziali e sulle coperture dei parcheggi coperti adiacenti a edifici non residenziali.
  • 31 dicembre 2029: la soglia per i sistemi di automazione e controllo scende da 290 kW a 70 kW.
  • 2040: orizzonte indicato per l’uscita dall’uso delle caldaie a combustibili fossili, con piani nazionali di dismissione.

Parallelamente la direttiva introduce dal 2028 il calcolo del potenziale di riscaldamento globale sull’intero ciclo di vita. In particolare l’obbligo riguarda i nuovi edifici sopra i 1000 m² e dal 2030 si estende a tutti, come prevede l’articolo 7. In sostanza non basta più che l’edificio consumi poco in esercizio: bisogna rendere conto anche del carbonio speso per costruirlo. Complessivamente è la novità di cui nessuno parla, e secondo me la più intelligente.

Fotovoltaico e coperture: l’obbligo «solar ready» che cambia i progetti

L’articolo 9 non si limita a dire «metti i pannelli». Piuttosto impone che i nuovi edifici siano progettati per ottimizzare il potenziale solare: orientamento, ombre, spazio in copertura, canalizzazioni verso il locale tecnico. Quindi si tratta di un requisito di progetto, non di un accessorio. In pratica il progettista deve decidere prima dove passano i cavi in continua, dove stanno inverter e accumulo e come si seziona tutto.

In aggiunta c’è un punto che tocca chi firma gli impianti. Anche la sezione 712 della norma CEI 64-8 sugli impianti fotovoltaici e la CEI 0-21 per la connessione in bassa tensione non sono più un capitolo da affrontare a fine lavori. Se il quadro nasce senza spazio per il dispositivo di interfaccia, senza barra equipotenziale e senza protezione contro le sovratensioni lato continua, l’impianto o si installa male o non si installa. Per esempio ho visto un inverter finito in un sottoscala senza ventilazione, in provincia di Ragusa, perché «tanto il tetto era piccolo». Dopo due estati l’abbiamo sostituito in garanzia, senza manodopera coperta.

In aggiunta, chi vuole entrare nel merito tecnico trova il dimensionamento nella guida completa al fotovoltaico e nell’articolo sui sistemi di accumulo e collegamento alla rete.

Chi riqualifica per primo: standard minimi e classi energetiche

Qui bisogna essere chiari, perché è il punto su cui si costruiscono le truffe. Tuttavia la direttiva non impone la classe A a tutti. Anzi, introduce standard minimi di prestazione energetica, all’articolo 4, che si applicano al patrimonio esistente con una logica di graduatoria. In pratica gli Stati membri devono individuare la fascia peggiore del patrimonio e imporre la riqualificazione di una quota.

In particolare, per gli edifici non residenziali i traguardi sono due. Prima di tutto riqualificare il 16% degli immobili con le prestazioni peggiori entro il 2030, poi il 26% entro il 2033. Invece, per il residenziale non esiste un obbligo puntuale sul singolo appartamento. Lo Stato deve definire una traiettoria di miglioramento del parco, con riduzione progressiva del consumo medio. La differenza è enorme e va chiarita a chi chiede se deve rifare il cappotto. Quindi la risposta corretta è no, non per effetto diretto della direttiva, e con margini di deroga dove l’intervento non risulta sostenibile.

Da un lato questo rassicura il proprietario di casa. Dall’altro lato, però, la fascia peggiore del non residenziale italiano è fatta di uffici degli anni Ottanta, capannoni artigianali e piccoli alberghi. Di solito sono immobili con un contatore unico da 6 o 10 kW, infissi a vetro singolo e climatizzatori ventennali. Invece, se sei un installatore, il tuo mercato dei prossimi cinque anni sta lì, non nelle villette unifamiliari.

Nel frattempo i riferimenti per il calcolo restano nazionali, e la relazione energetica ex legge 10/91 resta il documento su cui si gioca la coerenza del progetto. Anche l’APE va ripensato come strumento di progetto, non come pratica finale.

La soglia dei 290 kW, poi 70: l’obbligo BACS che quasi nessuno ha letto

Se dovessi indicare l’unica cosa che genererà più lavoro nei prossimi anni, non direi il cappotto. Piuttosto direi i sistemi di automazione e controllo degli edifici. L’articolo 8 richiede che gli edifici non residenziali con potenza nominale degli impianti di riscaldamento o climatizzazione superiore a 290 kW dispongano di un BACS capace di monitorare, registrare e analizzare i consumi e intervenire sui set point. Anche quella soglia non è nuova: arrivava dalla direttiva 2018/844, con scadenza 31 dicembre 2024. Oggi la nuova direttiva la abbassa a 70 kW entro il 31 dicembre 2029.

Il recepimento italiano potrà aggiungere obblighi, ma la sostanza è questa. Persino un ristorante da 200 coperti, una farmacia con un rooftop o un ufficio di 400 m² con una pompa di calore da 80 kW rientrano nella soglia dei 70 kW. Non è più un tema da grandi complessi, ma da quadro elettrico di quartiere. Quindi servono contabilizzazione per servizio, sonde, valvole termostatiche comandate, supervisione e soprattutto la verifica funzionale che il sistema faccia quello che promette. A questo punto va ricordata la UNI EN ISO 52120-1, che definisce le classi di efficienza del BACS: senza verifica documentata il committente paga una classe B e si ritrova una classe C di comportamento reale.

Anche sul progetto della supervisione il riferimento resta la guida alla domotica e al building automation, dove trovi le architetture e i protocolli con cui si integra la parte energetica.

Caldaie fossili e ricarica dei veicoli: gli altri obblighi tecnici

Approfondiamo il capitolo caldaie, perché qui la disinformazione tocca il massimo. Innanzitutto la direttiva stabilisce due cose distinte. Il primo punto è chiaro: dal 1° gennaio 2025 non si possono più dare incentivi pubblici per installare caldaie autonome a combustibili fossili. Il secondo punto guarda al 2040: gli Stati membri devono adottare misure per la dismissione di quelle caldaie, con un piano nazionale.

Invece non esiste un divieto europeo di sostituire la caldaia di casa nel 2026. Tuttavia esistono divieti locali e regolamenti edilizi che in alcune città anticipano le targhe. Per questo, in un comune con regolamento aggiornato, il vincolo può essere già dentro il permesso di costruire. Dall’altro lato c’è un costo che nessuno mette nei preventivi: dal 2027 parte l’ETS2, il secondo sistema di scambio di quote emissive, proprio sui combustibili per edilizia e trasporti. Di conseguenza il gas diventerà più caro in modo strutturale, e il confronto tra caldaia e pompa di calore va fatto sull’energia a cinque-dieci anni. Poi c’è il prezzo di listino, che racconta un’altra storia e la racconta male.

Parallelamente c’è un altro capitolo poco letto: l’infrastruttura per la mobilità sostenibile. Anche qui la direttiva abbassa le soglie rispetto al 2018. Nei nuovi edifici non residenziali e in quelli oggetto di ristrutturazione importante con più di cinque posti auto chiede un punto di ricarica ogni cinque posti, oltre alle canalizzazioni per una quota rilevante dei posti restanti. Per il residenziale nuovo con più di tre posti auto chiede la predisposizione per tutti i posti e almeno un punto di ricarica. In ogni caso le soglie andranno confermate nel decreto di recepimento, ma la direzione è chiara: il parcheggio diventa un locale tecnico.

Di conseguenza il dimensionamento va ripensato. In particolare la sezione 722 della CEI 64-8 richiede, per la ricarica in corrente alternata, una protezione differenziale adeguata al rischio di correnti continue di guasto. In pratica serve un differenziale di tipo A con rilevamento DC da 6 mA, oppure un tipo B. Poi serve una valutazione della potenza disponibile che tenga conto degli altri carichi in funzione. Spesso la soluzione corretta non è aumentare il contatore a 10 kW per ogni box. Invece conviene un sistema di gestione del carico che distribuisce la potenza disponibile: costa meno, si autorizza prima e non obbliga il condominio a una pratica di aumento di potenza.

Errori che ho visto fare (e uno l’ho fatto anch’io)

Parto dal mio. Nel 2019 ho dimensionato la linea di una villetta con pompa di calore, piano a induzione e una wallbox, senza fare la somma dei carichi contemporanei. Contatore da 4,5 kW, nessun sistema di gestione. Alla fine il cliente ha passato un inverno a resettare il contatore e io sono tornato tre volte gratis. Da allora, prima di qualsiasi scelta di apparecchio, faccio il conto della potenza contemporanea e lo metto per iscritto nel progetto. Spesso chi non lo fa lo impara a proprie spese.

Poi c’è il secondo errore ricorrente: l’APE trattato come atto burocratico da produrre a fine lavori. L’APE è uno strumento di progetto: se lo fai a edificio finito hai già perso la possibilità di correggere orientamento, schermature e potenza dell’impianto. Successivamente arriva il terzo errore: il BACS comprato al risparmio, con protocolli chiusi e nessuna interoperabilità. Dopo tre anni quel sistema non si integra con nulla e il cliente lo spegne. Infine il quarto errore, il più costoso: la confusione tra direttiva e Superbonus. Quindi la direttiva case green non porta un nuovo fondo di incentivi: gli strumenti restano nazionali, dal Conto Termico alle detrazioni, e vanno valutati caso per caso.

Domande frequenti sulla direttiva case green

La direttiva è già legge in Italia?

No. Oggi è in vigore come direttiva europea, mentre il recepimento italiano deve arrivare entro il 29 maggio 2026. Attualmente si applicano le norme nazionali vigenti. Tuttavia fanno eccezione le disposizioni direttamente applicabili, come il divieto di incentivi per le caldaie autonome a combustibili fossili dal 1° gennaio 2025.

Il cappotto va rifatto entro il 2030?

Non per effetto diretto della direttiva. In particolare gli obblighi quantitativi riguardano il patrimonio non residenziale, con il 16% peggiore entro il 2030 e il 26% entro il 2033. Invece, per il residenziale, lo Stato deve definire una traiettoria nazionale, non un obbligo per singolo edificio. Comunque interventi possono arrivare da norme locali o da regolamenti edilizi.

Una caldaia a gas si può ancora installare?

Sì, salvo divieti locali. In effetti è venuto meno l’accesso agli incentivi pubblici per le caldaie autonome fossili. Poi resta l’orizzonte del 2040 per la dismissione totale, con piani nazionali.

Il fotovoltaico sarà obbligatorio su tutte le case nuove?

Sui nuovi edifici residenziali l’obbligo decorre dal 31 dicembre 2029. Prima di tutto si applica ai nuovi edifici pubblici e non residenziali sopra i 250 m², dal 31 dicembre 2026; poi alle ristrutturazioni importanti dal 31 dicembre 2027.

Serve la classe A?

No. Di fatto la direttiva non impone una classe minima generalizzata. Invece richiede edifici a emissioni zero per le nuove costruzioni e standard minimi per una quota del patrimonio esistente non residenziale.

Chi paga questi interventi?

Non esiste un fondo europeo dedicato alla riqualificazione. In pratica gli strumenti disponibili sono nazionali e locali: Conto Termico, detrazioni fiscali, fondi regionali e, in parte, i proventi dell’ETS2 destinati anche all’efficienza degli edifici.

Il mio parere tecnico sulla direttiva case green

Ora la parte che nessun comunicato istituzionale ti dirà. La direttiva case green è scritta bene sugli obiettivi e male sull’esecuzione. In pratica fissa soglie in kW degli impianti, definisce classi e parametri di calcolo, ma non dice una parola sulla qualità della posa. In un paese dove buona parte dei problemi nasce da un cavo pinzato male, questo è un vuoto che pagheremo. Di conseguenza un edificio a emissioni zero sulla carta e mal eseguito consuma più di uno degli anni Novanta eseguito bene.

Tuttavia due scelte le considero giuste e vorrei vederle recepite senza annacquamenti. Da un lato c’è il calcolo del potenziale di riscaldamento globale sul ciclo di vita, che sposta l’attenzione dal consumo in esercizio all’impatto complessivo. Dall’altro c’è il passaporto di ristrutturazione, che se fatto seriamente permette a un proprietario di pianificare gli interventi in vent’anni invece di rincorrere il bonus del momento.

Quello che invece manca, e lo dico da tecnico che si occupa anche di ventilazione, è un requisito serio sull’aria negli edifici riqualificati. In pratica sigillare un involucro senza rivedere la ventilazione significa spostare il problema: meno dispersioni, più umidità, più muffa, più aria viziata. Anzi, ho verificato tre appartamenti riqualificati a cappotto dove la muffa è comparsa negli angoli dei serramenti entro due inverni. Nessuno aveva previsto una ventilazione meccanica controllata, perché nessuna norma la rendeva obbligatoria.

Se mi chiedete un consiglio operativo, è questo: non aspettate il decreto di recepimento per cambiare il modo di progettare. Oggi le scadenze del 2028, 2029 e 2030 sembrano lontane, ma un edificio progettato adesso resta in piedi trent’anni. Chi installa impianti, dal canto suo, inizi a mettere nel preventivo la contabilizzazione e lo spazio per la supervisione anche quando il cliente non li chiede. Sarà la voce che gli permette di tornare tra due anni con un lavoro pronto.

Una nota sulle fonti, perché su queste materie serve. Innanzitutto i testi consolidati delle norme nazionali si consultano su Normattiva. Poi, per la parte impiantistica, il riferimento operativo resta la guida CEI 64-8, insieme al portale installazioneelettrica. Infine, sul versante energetico, gli articoli su casa passiva, cappotto termico e impianto elettrico negli edifici NZEB completano il quadro.

Contenuto informativo: scadenze e soglie vanno sempre verificate sui testi di legge vigenti, sul decreto di recepimento italiano e sulle circolari applicative, che possono modificare tempistiche e criteri di calcolo.

Scritto da

Salvatore Patti

Perito Elettrotecnico · Ordine dei Periti Industriali di Catania

Perito Elettrotecnico iscritto all'Ordine dei Periti Industriali di Catania. Progettazione impianti, documentazione normativa e software per professionisti del settore.

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